AVVERTENZA:
 
   Il  titolo  del  presente  decreto  e' stato come sopra modificato
dalla legge di conversione.
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 101, 7
giugno 1993, n. 180, e 6 agosto 1993, n. 280". I DD.LL. n.  101/1993,
n.  180/1993  e  n.  280/1993,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non sono stati convertiti in legge  per  decorrenza
dei   termini   costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono  stati
pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale   -   serie
generale  -  n. 132 dell'8 giugno 1993, n. 185 del 9 agosto 1993 e n.
234 del 5 ottobre 1993).
 
                               Art. 1.
                 Programmi di investimento 1993-1995
 
(( 1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche        ))
(( mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni ))
(( dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina ))
(( i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al    ))
(( fine di verificare l'esecutivita' dei singoli progetti, di      ))
(( confermarne le priorita' e di accelerarne l'attuazione. Il      ))
(( CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione    ))
(( delle priorita', del grado di effettiva esecutivita' dei        ))
(( progetti, della loro conformita' agli strumenti urbanistici     ))
(( vigenti nonche' dell'importanza degli interventi per la         ))
(( funzionalita' di opere esistenti e non completate. Il CIPE,     ))
(( nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in ))
(( vigore del presente decreto, ha facolta' di deliberare la       ))
(( revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto   ))
(( del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di  ))
(( opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui       ))
(( prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme    ))
(( disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di  ))
(( tutela                                                          ))
(( ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente        ))
(( decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta ))
(( giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorita' ))
(( per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, ))
(( comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  ))
(( con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 )) (a),   ))
(( (( e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del            ))
(( settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il    ))
(( CIPE segue, di massima, il criterio di compensare               ))
(( temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali             ))
(( modificazioni settoriali e territoriali della spesa             ))
(( inizialmente prevista.                                          ))
  2.  Le  deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse
alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di  legge
finanziaria  per  il  1994  viene  data  analitica  indicazione delle
variazioni apportate al bilancio  per  il  1993  e  per  il  triennio
1993-1995 in esecuzione del presente decreto.
  3.  Gli  importi  derivanti  dalle  revoche  di cui al comma 1 sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con
decreto del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  del
bilancio  e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di
spesa. (( I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base  a
leggi  speciali  che  prevedono  l'ammortamento a totale carico dello
Stato sono revocati, qualora gli enti locali  mutuatari  non  abbiano
dato  inizio  ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano
dichiarato la impossibilita' alla esecuzione dell'opera, con  decreto
del  Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato
di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si
renderanno disponibili per effetto delle revoche di  cui  al  periodo
precedente  possono  essere riassegnate, con decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, adottato di  concerto  con
il  Ministro  del tesoro, a comuni, province e comunita' montane, per
l'esecuzione di opere  pubbliche  urgenti,  nei  limiti  temporali  e
finanziari  residui  sui mutui revocati, previa restituzione da parte
degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate. ))
  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo  3  aprile
1993, n. 96 (b), sono sostituiti dai seguenti:
  "  1.  Il  commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base
del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19  dicembre
1992,  n.  488  (c),  una  indagine  sullo  stato di attuazione degli
interventi compresi nei programmi triennali e nei  piani  annuali  di
attuazione  approvati  dal  CIPE,  identifica quelli i cui lavori non
risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del ((
30  novembre  1993  e  le cui procedure di affidamento in appalto non
siano in corso alla medesima  data  ))  e  ne  da'  comunicazione  al
Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica, il quale
provvede ai sensi dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488 (d). In tal caso il commissario  provvede  alla
rescissione  del  contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F (e) ".
   "3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla  data  del  30
settembre  1993,  sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne da'
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, che provvede ai sensi del comma 1".
  5.  All'articolo  12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (f), dopo
il comma 6 e' inserito il seguente:
  " 6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente  cantierabili
nell'ambito  degli  interventi  di cui al comma 1, che risultino gia'
aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a  seguito  di  regolari
gare  di  appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici,
gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori  pre-
via conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari
e/o  bancari  che  si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al
rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi  della
gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformita' ai criteri
di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
per lo scopo uno schema di contratto tipo".
 
            (a)  Il  D.L.  n.  148/1993  reca:  "Interventi urgenti a
          sostegno dell'occupazione". Si trascrive il testo dell'art.
          1, comma 1, di detto decreto-legge: "Per gli anni 1993-1995
          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa
          con il Ministro del tesoro, attua, sentite  le  regioni,  e
          tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato per il
          coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso  la
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi
          dell'art. 29 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
          settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del
          lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle
          aree individuate  ai  sensi  degli  obiettivi  1  e  2  del
          regolamento  CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88
          cosi' individuate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio  1989,  n.  181,  recante  misure  di  sostegno e di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento  della siderurgia; b) nelle aree che presentano
          rilevante squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.    616,  accertati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
          per l'impiego, sulla base delle  intese  raggiunte  con  la
          Commissione delle Comunita' europee".
             (b)   Il   D.Lgs.  n.  96/93  reca:  "Trasferimento  dei
          soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari  nel
          Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno, in  attuazione  dell'art.  3  della  legge  19
          dicembre  1992,  n. 488". Si trascrive il testo dell'art. 8
          (come sopra modificato) e dell'art.  19, comma 1, di  detto
          decreto legislativo:
             "Art.  8  (Interventi  in  corso di esecuzione). - 1. Il
          commissario di cui all'art. 19, compiuta,  sulla  base  del
          rapporto  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  della  legge 19
          dicembre  1992,  n.  488,  una  indagine  sullo  stato   di
          attuazione   degli   interventi   compresi   nei  programmi
          triennali e nei piani annuali di attuazione  approvati  dal
          CIPE,  identifica  quelli i cui lavori non risultino ancora
          consegnati  e  materialmente  iniziati  alla  data  del  30
          novembre  1993 e le cui procedure di affidamento in appalto
          non  siano  in  corso  alla  medesima   data   e   ne   da'
          comunicazione    al   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  il  quale  provvede  ai   sensi
          dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,  n.    488.  In tal caso il commissario provvede alla
          rescissione del contratto  ai  sensi  dell'art.  345  della
          legge 20 marzo 1865, n.  2248, allegato F.
             2.  La  prosecuzione e il completamento degli interventi
          non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e
          di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilita' di
          variazioni rispetto ai progetti approvati, e di proroghe ai
          termini di ultimazione convenuti che non siano giustificate
          da causa di forza maggiore.
             3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla  data
          del  30  settembre  1993,  sospesi da oltre dodici mesi, il
          commissario ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e
          della programmazione economica, che provvede ai  sensi  del
          comma 1.
             4.  La  Cassa  depositi  e  prestiti subentra in tutti i
          rapporti  attivi  e  passivi  gia'  intercorrenti  tra   la
          soppressa  Agenzia  ed  i  soggetti  attuatori in base alle
          convenzioni  in  atto,  avvalendosi  ove  occorra,  per  le
          attivita'  di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo
          per  la  verifica  dell'attuazione  dei   programmi   degli
          investimenti   pubblici  e  puo'  chiedere  al  commissario
          liquidatore di assegnare con  priorita'  il  personale  dei
          soppressi  organismi  del Mezzogiorno fino ad un massimo di
          venti unita'.
             5. La nomina del collaudatore  e  delle  commissioni  di
          collaudo,  nonche'  l'approvazione  del  collaudo eseguito,
          restano nelle attribuzioni del  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica.
             6.  Gli  interventi  di  cui  al  presente articolo sono
          proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative
          regolamentari e provvedimentali applicabili a  ciascuno  di
          essi  e  secondo  il  regime contabile in vigore al momento
          della convenzione; per  facilitare  l'erogazione  da  parte
          della  Cassa  depositi e prestiti, le domande d'erogazione,
          sottoscritte  dal  rappresentante  legale,  devono   essere
          corredate  dal  certificato  di  pagamento vistato dal capo
          dell'ufficio  tecnico  e  dai  documenti  giustificativi di
          spesa vistati con le stesse modalita'.
             7. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata,  sentito
          il Ministro del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente
          necessari   per   soddisfare   le  richieste  di  pagamento
          pervenute, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute
          dal Tesoro. Sulle  somme  anticipate  verra'  applicato  il
          tasso  vigente per i mutui della Cassa stessa dalla data di
          erogazione   a   quella   dell'accreditamento   dei   fondi
          corrispettivi.  Gli interessi stessi verranno capitalizzati
          e restituiti dal Tesoro in  cinque  annualita',  decorrenti
          dal  secondo  esercizio  successivo  alla  restituzione del
          capitale anticipato".
             "Art. 19 (Norme transitorie e  finali),  comma  1.  -  A
          decorrere  dal  15 aprile 1993 e' nominato, con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, un
          commissario liquidatore per  l'Agenzia  per  la  promozione
          dello sviluppo del Mezzogiorno".
             (c)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 2, della
          legge n.   488/1992, di conversione del  D.L.  n.  415/1993
          recante modifica alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di
          disciplina   organica   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno:
             "2. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n. 415, l'Agenzia per la
          promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  presenta  al
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  un  dettagliato
          rapporto conetenente l'inventario di tutti gli interventi e
          progetti realizzati o avviati a realizzazione o non  ancora
          iniziati  alla  predetta  data  in conformita' alla legge 1
          marzo  1986,  n.  64,  e  successive   modificazioni,   con
          particolare riguardo:
              a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
              b) alla realizzazione delle opere di completamento e al
          loro  trasferimento  agli  enti  competenti  per legge, con
          particolare riferimento  al  patrimonio  progettuale  degli
          schemi idrici;
              c)  all'incentivazione  delle attivita' produttive, con
          l'indicazione dell'ammontare delle iniziative  agevolate  e
          di  quelle  le  cui  domande  sono tuttora in istruttoria o
          risultano approvate dagli istituti di credito;
              d)  all'attivita'  degli  enti  di  promozione  per  lo
          sviluppo del Mezzogiorno;
              e)  all'utilizzo  degli  stanziamenti  assegnati  dalla
          citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e a quelli  residui,  sia
          di competenza che di cassa".
             (d)  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del D. L.
          n.   415/1992 (per il titolo si  veda  la  precedente  nota
          (c)):  "9.  Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su  proposta
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno, sentite le regioni  interessate,  alla  revoca
          dei  finanziamenti  relativi agli interventi finanziati sui
          piani   annuali   di  attuazione,  rientranti  anche  nella
          competenza regionale, che non  risultino  avviati  entro  i
          termini   previsti   nei   rispettivi  atti  programmatico-
          convenzionali. Le risorse  oggetto  delle  revoche  vengono
          acquisite  alla  programmazione  per  il  finanziamento  di
          interventi previsti dal presente decreto, con priorita' per
          gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono  i
          finanziamenti revocati".
            (e)  La  legge n. 2248/1865, allegato F, e' la "Legge sui
          lavori pubblici". Si trascrive il testo  dell'art.  345  di
          detta legge:
             "Art.  345.  -  E'  facoltativo  all'amministrazione  di
          risolvere in qualunque  tempo  il  contratto,  mediante  il
          pagamento  dei  lavori  eseguiti e del valore dei materiali
          utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare
          delle opere non eseguite".
             (f) Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.  498/1992
          (Interventi  urgenti  in materia di finanza pubblica), come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 12. - 1. Le  province  e  i  comuni  possono,  per
          l'esercizio  di  servizi  pubblici  e  per la realizzazione
          delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
          nonche' per la realizzazione  di  infrastrutture  ed  altre
          opere  di  interesse  pubblico, che non rientrino, ai sensi
          della  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nelle
          competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
          societa'   per   azioni,  anche  mediante  gli  accordi  di
          programma di  cui  al  comma  9,  senza  il  vincolo  della
          proprieta'  maggioritaria  di  cui  al comma 3, lettera e),
          dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche  in
          deroga  a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera
          d), della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  come  sostituita
          dall'art.  10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti
          interessati provvedono  alla  scelta  dei  soci  privati  e
          all'eventuale  collocazione dei titoli azionari sul mercato
          con procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto  costitutivo
          delle  societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
          di nominare uno o piu' amministratori e sindaci.  Nel  caso
          di  servizi  pubblici  locali  una  quota delle azioni puo'
          essere destinata all'azionariato diffuso e  resta  comunque
          sul mercato.
             2.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
              a) disciplinare l'entita' del  capitale  sociale  delle
          costituende  societa'  per  azioni e la misura minima della
          partecipazione dell'ente locale al capitale sociale,  anche
          per  assicurare  il  diritto  di  chiedere  la convocazione
          dell'assemblea;
              b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili  soci
          mediante  procedimento  di  confronto  concorrenziale,  che
          tenga conto dei principi della  normativa  comunitaria  con
          particolare  riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie
          dei soggetti stessi;
              c)  disciplinare  la  natura del rapporto intercorrente
          tra l'ente locale e il privato;
              d)   disciplinare   forme   adeguate    di    controllo
          dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi.
             3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo
          di  cui  al  comma  1  si  applicano  le  norme del decreto
          legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva  n.
          90/531/CEE  del Consiglio, del 17 settembre 1990, e succes-
          sive norme di recepimento.
             4. Per gli interventi di cui al  presente  articolo  gli
          enti  interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici
          in  misura  tale  da  assicurare  l'equilibrio   economico-
          finanziario  dell'investimento e della connessa gestione. I
          criteri per il calcolo della tariffa  relativa  ai  servizi
          stessi sono i seguenti:
              a)  la  corrispondenza  tra  costi  e ricavi in modo da
          assicurare la integrale copertura dei costi,  ivi  compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
              b)  l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti
          ed il capitale investito;
              c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
          conto  anche  degli  investimenti  e  della  qualita'   del
          servizio;
              d)   l'adeguatezza  della  remunerazione  del  capitale
          investito,  coerente  con  le  prevalenti   condizioni   di
          mercato.
             5.  La  tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi
          pubblici; essa e' determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai
          soggetti  proprietari, attraverso contratti di programma di
          durata poliennale, nel rispetto del  disciplinare  e  dello
          statuto  conseguenti  ai  modelli  organizzativi prescelti.
          Qualora  i  servizi  siano  gestiti  da  soggetti   diversi
          dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
          concessioni   dell'ente   o   per   effetto   del   modello
          organizzativo di societa' mista  di  cui  al  comma  1,  la
          tariffa  e'  riscossa  dal  soggetto che gestisce i servizi
          pubblici.
             6. Ove gli introiti siano connessi a  tariffe  o  prezzi
          amministrati,  il  Comitato  interministeriale  prezzi o il
          comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di
          trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario
          dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
          inflattivi che contrastino con gli  indirizzi  di  politica
          economica  generale. Eventuali successivi aumenti tariffari
          vengono determinati ai  sensi  del  comma  4;  il  Comitato
          interministeriale  prezzi  o il comitato provinciale prezzi
          verifica  tuttavia,  entro  lo  stesso  termine  perentorio
          decorrente    dalla   comunicazione   della   delibera   di
          approvazione della tariffa o  del  prezzo,  la  sussistenza
          delle  condizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5,  alle quali
          l'aumento deliberato resta subordinato.
             6-bis.  Per  la  realizzazione  di  opere immediatamente
          cantierabili nell'ambito degli interventi di cui  al  comma
          1,  che risultino gia' aggiudicate ad imprese o consorzi di
          imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate
          per carenza  di  stanziamenti  pubblici,  gli  enti  locali
          interessati  possono  disporre  l'avvio  dei  lavori previa
          conclusione di un  contratto  di  programma  con  organismi
          finanziari  e/o  bancari  che  si imegnino ad anticipare le
          somme  occorrenti.  Al  rimborso  delle  anticipazioni   si
          provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di
          tariffe  da  stabilire  in conformita' ai criteri di cui al
          presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
          per lo scopo uno schema di contratto tipo.
             7.  Fino  al  secondo  esercizio  successivo  a   quello
          dell'entrata   in   funzione   dell'opera,   l'ente  locale
          partecipante potra' rilasciare garanzia  fidejussoria  agli
          istituti  mutuanti  in  misura  non  superiore alla propria
          quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
             8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali
          o di rami di essi e  di  ogni  altro  bene  effettuati  dai
          soggetti  di  cui al comma 1, anche per la costituzione con
          atto unilaterale delle societa' di cui al  medesimo  comma,
          si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  7, commi 1 e 2,
          della  legge  30  luglio  1990,  n.   218,   e   successive
          modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,
          ipotecarie  e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della
          citata legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni,
          se l'operazione viene perfezionata  entro  il  31  dicembre
          1994.
             9.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo il
          Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa  con  i
          Ministri   competenti  per  settore,  puo'  promuovere  gli
          opportuni  accordi  od  intese   con   le   amministrazioni
          regionali  e  locali  interessate.  Gli accordi e le intese
          dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
          di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10
          agosto  1988,  n. 377, da un progetto economico-finanziario
          con  l'indicazione  degli  investimenti  privati  e   degli
          eventuali   finanziamenti   pubblici   derivanti  da  leggi
          statali, regionali  e  da  impegni  di  bilancio  comunale,
          nonche'  dalla specificazione delle misure organizzative di
          coordinamento e di intesa tra  i  soggetti  interessati  ai
          fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi
          previsti  e  della  loro gestione. A tali fini, il Ministro
          per  i  problemi  delle  aree  urbane  nomina  un  comitato
          nazionale   cui   devono   essere   sottoposti  i  progetti
          economico-finanziari, presieduto dallo  stesso  Ministro  e
          composto  da  dieci  membri,  di  cui  quattro  nominati in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del  tesoro,
          del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  del  Ministro per i
          problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti
          e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa
          presenza nazionale.